Art. 13
Convenzione servizi postali

Art. 13

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In vigore dal 25 set 1930
La consegna di tutti gli effetti postali dall'ufficio della Città del Vaticano al servizio italiano, e viceversa, verrà eseguita in apposito ufficio situato possibilmente al confine fra i due Stati, in luogo scelto d'accordo fra le due Amministrazioni. Per altro le Amministrazioni medesime potranno designare per tale scambio uno degli uffici postali esistenti nella Città di Roma, ed anche due quando si trovasse più conveniente fare eseguire lo scambio dei pacchi distintamente da quello 'delle corrispondenze. In tutti i casi il trasporto degli effetti postali tra l'Ufficio Vaticano e quello prescelto per lo scambio sarà fatto a cura dell'Amministrazione Vaticana, tenendo presenti le modalità di cui al comma d) dell', quando i veicoli a ciò destinati dovessero attraversare il territorio italiano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-13