Art. 11
Convenzione servizi postali

Art. 11

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In vigore dal 25 set 1930
Per la trasmissione di somme di denaro tra l'ufficio della Città del Vaticano e gli uffici postali del Regno d'Italia sarà attuato il servizio reciproco dei vaglia postali nel limite massimo di L. 1000, e con le tasse seguenti: Fino a L. 50....................... L. 2 -- Da oltre L. 50 e fino a L. 100.............. » 3 -- Da oltre L. 100, per ogni L.100 o frazione di L. 100... » 0,50 Per i vaglia telegrafici, oltre la tassa di emissione e quella telegrafica................... » 1 -- La indicazione del valore sui vaglia postali sarà fatta in lire italiane; qualora, però, lo Stato della Città del Vaticano emettesse una propria moneta di denominazione e valore differente, l'ufficio postale del Vaticano dovrà farne il ragguaglio in lire italiane sui titoli pagabili negli uffici postali del Regno.
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