Art. 10
Convenzione servizi postali

Art. 10

10 / 40
In vigore dal 25 set 1930
La raccolta dei pacchi da e per la Città del Vaticano verrà fatta presso l'ufficio di « Roma Pacchi Ferrovia », il quale eseguirà o riceverà le spedizioni relative nelle ore e con le modalità stabilite d'accordo tra le due Amministrazioni; però, i pacchi urgenti in arrivo a Roma a destinazione della Città del Vaticano e dei Dicasteri ed Uffici dipendenti, saranno recapitati a cura dell'ufficio predetto con le norme di cui all'ultimo periodo dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-10