Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 19 lug 1930
L'Amministrazione dell'interno è autorizzata, a deroga dell'art. 109 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, a disporre, di intesa col Ministero dell'educazione nazionale, il passaggio nei ruoli del personale degli Archivi di Stato, al gruppo A grado 10° (archivista), di un professore di ruolo B degli Istituti tecnici. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi - Giuliano. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 298, foglio 2. - Mancini.
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