Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 apr 1930
Le pensioni vigenti al 31 dicembre 1929, le indennità che non risultassero corrisposte a detta data, nonché i capitali riservati, conferiti in base alle disposizioni della legge 12 dicembre 1907, n. 755, saranno pagati a carico del bilancio degli archivi notarili.
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