Art. 1
1 / 7In vigore dal 1 gen 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Potranno essere condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929;
a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'articolo 41 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397 e successive modificazioni;
b) sospensione dall'impiego (esclusa quella inflitta per l'art. 66 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397);
c) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia);
d) dispensa dal servizio a senso della lettera d) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni; o del 3° comma dell' del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica; o dell'art. 264 del regolamento di disciplina per i Corpi della Regia marina approvato con R. decreto 13 novembre 1924;
e) retrocessione dal grado a senso della lettera a) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito; o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito 24 giugno 1929; o a sensi del 1° comma dell' del citato R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220;
f) passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, purchè esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le Patrie istituzioni.
Storico versioni
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