Art. 9
RegolamentoCapo IISez. 1

Art. 9

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In vigore dal 20 gen 1930
Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle Associazioni religiose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato entro quindici giorni al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per comprovare che esse posseggono i requisiti richiesti dall'articolo stesso, lettera a).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-9