Regolamento›Capo II›Sez. 1
Art. 9
9 / 85In vigore dal 20 gen 1930
Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle Associazioni religiose, delle quali è cenno nell'articolo precedente, deve essere comunicato entro quindici giorni al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per comprovare che esse posseggono i requisiti richiesti dall'articolo stesso, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-9