Regolamento›Capo IV
Art. 83
84 / 85In vigore dal 10 ott 1934
La consegna dei patrimoni dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno, da farsi alla Direzione generale del Fondo per il culto, sarà effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, e, fino alla consegna suaccennata, gli Uffici per gli affari di culto continueranno ad eseguire tutte le relative operazioni di gestione.
I predetti Uffici, sotto la vigilanza della Direzione generale dei culti, osservate le disposizioni finora in vigore, in correlazione con le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, procederanno all'accertamento dei debiti e dei crediti nonché a ogni altra operazione di gestione relativa alle cessate amministrazioni economali per quanto concerne i benefici vacanti, fino a completa liquidazione delle attività e passività.
I crediti e i debiti come sopra accertati saranno imputati ai rispettivi capitoli del bilancio dei «Patrimoni riuniti ex economali» ed, ove le esigenze dei servizi lo richiedano, i pagamenti saranno effettuati mediante anticipazioni di fondi agli Uffici per gli affari di culto.
Le operazioni relative saranno compiute entro il 31 dicembre 1931 e l'avanzo netto della gestione sarà versato alla Direzione generale del Fondo per il culto in aumento del patrimonio dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 31 dicembre 1931, n. 1844 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 1934 il termine indicato nell'articolo 83 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti".
- Il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1504 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato al 30 giugno 1937 il termine indicato nell'art. 83 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e nel R. decreto 31 dicembre 1931, n. 1844, per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei Benefici vacanti". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'efficacia di detta proroga si estende ai provvedimenti adottati nel periodo che intercede tra il 1° luglio 1934 e la data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-83