Art. 80
RegolamentoCapo IV

Art. 80

81 / 85
In vigore dal 20 gen 1930
Ai fini della disposizione contenuta nell' della legge, i superiori delle Case e delle Comunità indicate nell'articolo stesso, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, debbono comunicare al Ministero della giustizia e degli affari di culto il nome e il domicilio dei rispettivi rappresentanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-80