Art. 76
RegolamentoCapo IV

Art. 76

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In vigore dal 20 gen 1930
I provvedimenti previsti nel presente regolamento, che comunque interessino anche altre Amministrazioni, sono adottati di concerto con i relativi Ministri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-76