Regolamento›Capo III
Art. 73
74 / 85In vigore dal 20 gen 1930
Gli affitti non possono eccedere la durata di tre anni senza la preventiva autorizzazione del Ministero.
Non si possono riscuotere anticipazioni di fitto per oltre un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-73