Art. 71
RegolamentoCapo III

Art. 71

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In vigore dal 20 gen 1930
I fondi rustici ed urbani, presi accordi con l'Ordinario diocesano, sono, di regola, concessi in affitto e mediante asta pubblica. Per la concessione in affitto a trattativa o licitazione privata è necessaria la previa autorizzazione del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-71