Art. 7
RegolamentoCapo IISez. 1

Art. 7

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In vigore dal 20 gen 1930
Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata del provvedimento ecclesiastico di erezione o di approvazione e dei documenti atti a dimostrare la necessità o l'evidente utilità dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini. Nei casi contemplati negli ultimi due commi dell' della legge, la domanda al Ministro è diretta dal legittimo rappresentante dell'ente e deve essere corredata del provvedimento da riconoscere agli effetti civili e di tutti i documenti che valgono a giustificarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-7