Art. 65
RegolamentoCapo III

Art. 65

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In vigore dal 20 gen 1930
Gli Uffici per gli affari di culto debbono annotare nel registro inventario, di cui ai precedenti lettera b), 63 e 64, le variazioni che si verificano nella consistenza patrimoniale dei singoli enti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-65