Art. 61
RegolamentoCapo III

Art. 61

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In vigore dal 20 gen 1930
Oltre quanto è espressamente disposto da leggi ed altri regolamenti in vigore, nonché dal presente regolamento, gli Uffici per gli affari di culto compiono le istruttorie relative a tutti gli affari in materia di culto. Essi, inoltre, esercitano tutte le attribuzioni finora demandate ai Prefetti, alle Giunte provinciali amministrative ed ai Subeconomati dei benefici vacanti relativamente agli istituti ecclesiastici o enti di culto di qualsiasi specie, nei limiti stabiliti dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-61