Regolamento›Capo I
Art. 6
6 / 85In vigore dal 20 gen 1930
La partecipazione della nomina, di cui all' del Concordato, è data dall'autorità ecclesiastica, che emise la relativa provvisione, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, se trattasi di beneficio maggiore, od al Procuratore generale del Re della Corte d'appello, se trattasi di beneficio minore.
Tale partecipazione dev'essere fatta entro un mese dalla data della provvisione ecclesiastica o, nei casi indicati nel precedente , entro un mese dal giorno in cui la nomina è divenuta definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-6