Regolamento›Capo III
Art. 59
60 / 85In vigore dal 20 gen 1930
Gli Uffici per gli affari di culto costituiti presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello per l'esercizio, a termini dell' della legge, delle funzioni riservate allo Stato in materia di culto, sono formati di personale facente parte di un ruolo separato da quello del personale dell'Ordine giudiziario.
A tali Uffici spetta di occuparsi unicamente della trattazione degli affari aventi per oggetto materia di culto, esclusa qualsiasi ingerenza nei servizi giudiziari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-59