Art. 54
RegolamentoSez. 4

Art. 54

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In vigore dal 20 gen 1930
Le Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto sono soggette per la vigilanza e la tutela alle stesse norme stabilite per le Fabbricerie, limitata l'intesa con l'Autorità ecclesiastica a quanto concerne gli scopi di culto, ai termini dell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-54