Art. 53
RegolamentoSez. 4

Art. 53

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In vigore dal 20 gen 1930
Il bilancio preventivo ed il rendiconto delle Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto, sono trasmessi annualmente, per l'approvazione, all'Ufficio per gli affari di culto. Contro il diniego di approvazione è ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla partecipazione del relativo provvedimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-53