Art. 46
RegolamentoSez. 4

Art. 46

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In vigore dal 20 dic 1935
Il presidente della fabbriceria presenta al Prefetto della Provincia in triplice esemplare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, non appena deliberati dalla fabbriceria. Il Prefetto li comunica per il parere e le eventuali osservazioni all'ordinario diocesano e provvede su di essi e sulle osservazioni eventualmente presentate dall'ordinario predetto. Qualora il Prefetto ritenga di dovere apportare variazioni al bilancio o al conto, ne dà preventiva notizia, oltre che alla fabbriceria, anche all'ordinario diocesano per i suoi eventuali rilievi. Copia del bilancio e del conto, dopo approvati dal Prefetto, è inviata dalla Prefettura all'ordinario diocesano. Contro il provvedimento prefettizio è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-46