Regolamento›Sez. 4
Art. 46
46 / 85In vigore dal 20 dic 1935
Il presidente della fabbriceria presenta al Prefetto della Provincia in triplice esemplare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, non appena deliberati dalla fabbriceria.
Il Prefetto li comunica per il parere e le eventuali osservazioni all'ordinario diocesano e provvede su di essi e sulle osservazioni eventualmente presentate dall'ordinario predetto.
Qualora il Prefetto ritenga di dovere apportare variazioni al bilancio o al conto, ne dà preventiva notizia, oltre che alla fabbriceria, anche all'ordinario diocesano per i suoi eventuali rilievi.
Copia del bilancio e del conto, dopo approvati dal Prefetto, è inviata dalla Prefettura all'ordinario diocesano.
Contro il provvedimento prefettizio è ammesso il ricorso al Ministro per l'interno entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-46