Art. 44
RegolamentoSez. 4

Art. 44

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In vigore dal 20 dic 1935
Il tesoriere riscuote le rendite, annota nei registri le entrate e le spese, compila l'inventario dei beni mobili ed immobili amministrati dalla fabbriceria, a norma dell', cura la conservazione dell'archivio ed è personalmente responsabile della tenuta dei registri e della regolarità dei conti. Provvede ai pagamenti secondo gli ordini che riceve in iscritto dal presidente ed ha l'obbligo di presentare, entro il primo trimestre dell'anno seguente, alla Fabbriceria, il rendiconto delle entrate e delle spese coi documenti giustificativi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-44