Art. 36
RegolamentoSez. 4

Art. 36

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In vigore dal 20 gen 1930
Non può essere nominato fabbricere chi ha rapporti d'interesse proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado con la Fabbriceria. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Fabbriceria parenti o affini entro il terzo grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-36