Regolamento›Sez. 4
Art. 35
35 / 85In vigore dal 23 ott 1954
Le fabbricerie sono composte di almeno cinque e non più di sette membri.
Le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento nazionale sono sempre composte di sette membri.
Il numero dei componenti di ogni fabbriceria è determinato nell'apposito regolamento. Può essere determinato anche separatamente, con decreto del Ministro per l'interno, se si tratti di chiese cattedrali o dichiarate monumento nazionale, o con decreto del prefetto, sentito l'ordinario diocesano, negli altri casi.
Salvo quanto dispone il successivo , circa le attribuzioni di vigilanza e tutela spettanti all'ordinario diocesano, fa parte di diritto della fabbriceria, per le chiese cattedrali, un rappresentante dell'ordinario medesimo, da lui liberamente nominato, e, per le altre, il parroco o il rettore, secondo che si tratti di chiesa parrocchiale o semplice.
Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe del Comune professanti la religione cattolica e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale, e con decreto del Prefetto della Provincia per le altre.
Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali che siano dichiarate monumento-nazionale, quattro dei componenti sono scelti dal Prefetto, sentito l'ordinario diocesano, e due sono designati dall'ordinario diocesano.
Per le altre fabbricerie tutti i componenti non di diritto sono nominati su proposta dell'ordinario diocesano.
Il presidente della fabbriceria è nominato fra i membri della medesima, compresi quelli di diritto, con decreto del Ministro per l'interno o del Prefetto, secondo la competenza stabilita nel quinto comma del presente articolo.
Per le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali dichiarate monumento nazionale, alla scelta del presidente provvede direttamente il Ministro per l'interno; per tutte le altre fabbricerie il presidente è proposto dall'ordinario diocesano.
La fabbriceria nomina nel proprio seno un tesoriere.
Tutti i membri non di diritto, compresi il presidente e il tesoriere, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tutti i componenti prestano l'opera loro gratuitamente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-35