Art. 29
RegolamentoSez. 3

Art. 29

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In vigore dal 20 gen 1930
Gli atti e contratti indicati nell' della legge, prima della esecuzione, debbono essere trasmessi all'Ufficio per gli affari di culto per l'approvazione. Per gravi motivi di interesse pubblico o dell'ente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, con proprio decreto, sentito l'Ordinario diocesano, negare l'approvazione ai detti atti e contratti, quantunque riconosciuti regolari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-29