Art. 26
RegolamentoSez. 3

Art. 26

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In vigore dal 20 gen 1930
Nei casi, nei quali il beneficio sia vacante o sottoposto a sequestro, provvede sempre il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-26