Regolamento›Sez. 2
Art. 19
19 / 85In vigore dal 20 gen 1930
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, quando creda che la domanda per l'acquisto debba essere in tutto od in parte respinta, sente il parere del Consiglio di Stato, prima di promuovere il decreto Reale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-19