Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 25 feb 1930
Coloro, i quali dimostrino con titoli di avere, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione nell'albo. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario dello Stato della somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministro per la educazione nazionale e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora accolga la domanda, la trasmette al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell'albo; in caso contrario, respinge la domanda, salvo all'interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'. TI Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione, di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-22