Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 25 feb 1930
Sono considerati equivalenti, agli effetti dell'uso del titolo di perito agrario e dell'inscrizione nell'albo, i diplomi rilasciati dai corsi superiori delle cessate Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-25;2365#art-21