Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convalidato con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici; Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, convalidato con la legge 18 marzo 1926, n. 562, allegato al presente decreto e che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Giuliano - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 292, foglio 135. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-rd-1