Regolamento›Titolo II
Art. 9
9 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Le nomine del personale dirigente ed insegnante delle singole scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione per chiamata diretta o per concorso per titoli.
Con le stesse deliberazioni di nomina saranno anche stabiliti i relativi emolumenti, qualora non si tratti di insegnanti appartenenti al personale stabile della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-9