Regolamento›Titolo VIII
Art. 48
48 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Scaduto il termine di cui al precedente , i posti di servizio come assistenti sanitarie visitatrici, che si renderanno vacanti nelle istituzioni di carattere medico-sociale e nelle opere di igiene e di profilassi urbana e rurale, dovranno essere conferiti a persone munite del diploma di cui all' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.
Le amministrazioni pubbliche, prima di provvedere alle nomine ai cennati posti, dovranno, almeno quindici giorni prima, dare pubblica notizia delle relative vacanze, mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del comune, nonché dare comunicazione delle vacanze medesime al prefetto della provincia e alle direzioni delle scuole-convitto professionali per infermiere e delle scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici esistenti nella provincia ed in quelle limitrofe.
Solo quando manchino istanze di persone munite di tale diploma, si potrà far luogo alla nomina a tali posti di infermiere professionali munite del diploma di cui all' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, o di infermiere autorizzate o abilitate a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1264.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:
Mussolini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-48