Art. 46
RegolamentoTitolo VIII

Art. 46

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In vigore dal 16 feb 1930
Agli effetti dell' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, sono considerati posti di capo-sala tutti i posti di infermiere, laiche o religiose, dei pubblici ospedali, siano o meno contemplati negli organici del personale di assistenza di detti ospedali, ai quali sono connesse funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza in confronto dell'altro personale di assistenza infermiera in servizio nella stessa sala. Agli stessi effetti, e fino a che non sarà provveduto alla completa sistemazione dell'assistenza infermiera, ad ogni capo-sala non si può assegnare un numero di letti superiore a quaranta.
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