Regolamento›Titolo VIII
Art. 41
41 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Ai componenti della Commissione prevista all' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, è assegnata una medaglia di presenza di L. 25 per ogni giorno di adunanza.
Ai componenti medesimi non residenti a Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità giornaliera di L. 80, qualora non appartengano al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Agli altri componenti che appartengono al personale suddetto, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Tutte le indennità anzidette graveranno sullo stato di previsioni della spesa del Ministero dell'interno, e propriamente a carico dello stanziamento per le spese delle commissioni tecnico-sanitarie.
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