Art. 4
RegolamentoTitolo I

Art. 4

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In vigore dal 16 feb 1930
Le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici possono essere annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, ovvero funzionare separatamente e distintamente da queste. Per l'autorizzazione ad istituire dette scuole, si deve seguire la stessa procedura indicata all' del presente regolamento, ed a corredo della domanda debbono unirsi gli stessi documenti ivi enumerati, tranne quelli di cui al numero 4 della lettera d). Debbono inoltre specificarsi le istituzioni di carattere medico-sociale e le opere di igiene e profilassi urbana e rurale, nelle quali le allieve dovranno compiere il loro tirocinio pratico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-4