Regolamento›Titolo VII
Art. 38
38 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Nel diritto di vigilanza che, per l' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, compete ai Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale sulle scuole-convitto professionali per infermiere e sulle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici è compresa la facoltà di richiedere copia delle deliberazioni adottate dai rispettivi consigli di amministrazione, di pronunziarne, in ogni tempo, l'annullamento, di ordinare ispezioni ed inchieste sull'andamento delle scuole stesse.
Eguale facoltà compete, nel caso di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche al Ministero delle corporazioni.
Il consiglio di amministrazione delle scuole può essere sospeso dalle sue funzioni con decreto del Ministro per l'interno, emanato di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni.
Col decreto stesso sarà nominato il commissario per la temporanea gestione della scuola.
Il commissario non potrà rimanere in funzione ordinariamente per più di tre mesi.
In casi gravi, il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche con quello per le corporazioni, può sciogliere il consiglio di amministrazione delle scuole e procedere alla nomina di un commissario straordinario, il quale non potrà rimanere in funzione ordinariamente per più di sei mesi.
Le spese per il commissario saranno sempre a carico della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-38