Regolamento›Titolo VI
Art. 37
37 / 48In vigore dal 16 feb 1930
I consigli di amministrazione delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono, nel maggio di ogni anno, rassegnare al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) e al Ministero dell'educazione nazionale, per il tramite della prefettura, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando il numero dei diplomi rilasciati.
Analogamente debbono provvedere le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, trasmettendo la cennata relazione riassuntiva anche al Ministero delle corporazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-37