Art. 31
RegolamentoTitolo VI

Art. 31

31 / 48
In vigore dal 16 feb 1930
Le commissioni esaminatrici per gli esami di passaggio dal primo al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere sono presiedute da un membro del consiglio di amministrazione e composte di tre insegnanti e della direttrice della scuola-convitto. Le commissioni esaminatrici per gli esami di diploma di infermiera professionale e per quelli di abilitazione a funzioni direttive sono costituite come al 1° comma del presente articolo, coll'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno e di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale. Le commissioni esaminatrici per gli esami di diploma per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice sono costituite come al 2° comma del presente articolo coll'aggiunta di un rappresentante del Ministero delle corporazioni; al posto della direttrice della scuola-convitto vi è la direttrice o il direttore della scuola specializzata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-31