Art. 30
RegolamentoTitolo VI

Art. 30

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In vigore dal 16 feb 1930
Gli esami di passaggio dal primo al secondo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere hanno luogo nelle epoche stabilite dal consiglio degli insegnanti. Detti esami vertono su tutte le materie d'insegnamento teorico e pratico comprese nel programma e consistono soltanto in una prova orale e in una prova pratica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-30