Art. 3
RegolamentoTitolo I

Art. 3

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In vigore dal 16 feb 1930
I locali delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere prossimi, ma perfettamente separati e distinti, dalle corsie dell'ospedale presso il quale funziona la scuola-convitto. Detti locali dovranno, preferibilmente, essere di proprietà della scuola-convitto o dell'ente che ne ha promossa la fondazione ovvero concessi alla scuola-convitto in uso perpetuo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-3