Regolamento›Titolo VI
Art. 29
29 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Al termine dell'anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allieva, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia, per lo studio, per la condotta e per l'ordine e precisione in servizio.
Le allieve che non abbiano raggiunta la media di sei decimi, se si tratta di allieve infermiere, e di sette decimi, se si tratta di aspiranti a funzioni direttive e di aspiranti ad assistente sanitaria visitatrice, non sono ammesse agli esami della sessione estiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-29