Art. 28
RegolamentoTitolo VI

Art. 28

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In vigore dal 16 feb 1930
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici devono essere tenute annualmente due sessioni di esame, l'una estiva e l'altra autunnale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-28