Art. 27
RegolamentoTitolo V

Art. 27

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In vigore dal 16 feb 1930
I programmi particolareggiati di ciascuna materia obbligatoria d'insegnamento sono proposti dal consiglio degli insegnanti della scuola, d'accordo con la direzione della scuola, e deliberati dal consiglio di amministrazione. Di essi, quelli riferentisi alle materie indicate alle lettere a) e b) del precedente articolo diventano esecutivi dopo l'approvazione dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale, sentita la speciale Commissione di cui all' del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832; quelli, invece, riferentisi alle materie indicate alla lettera c) dell'articolo stesso non saranno esecutivi se non riporteranno pure l'approvazione del Ministero delle corporazioni. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, con quello per le corporazioni, nell'approvare i programmi d'insegnamento delle singole scuole, fissa anche il numero minimo delle ore da dedicarsi, durante l'anno scolastico, all'insegnamento di ciascuna materia, tenendo presente che l'insegnamento pratico deve avere preponderanza assoluta su quello teorico. Oltre le materie obbligatorie di insegnamento, le scuole possono impartire insegnamenti facoltativi coll'autorizzazione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'educazione nazionale, e, quando si tratti di scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, anche del Ministero delle corporazioni, salva l'osservanza delle norme di cui agli articoli 59 (lettera b) e 67 del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, agli effetti del conseguimento del diploma professionale di assistente visitatrice d'igiene materna e infantile a norma dell'art. 69 dello stesso regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-27