Art. 24
RegolamentoTitolo IV

Art. 24

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In vigore dal 16 feb 1930
Le allieve delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono disimpegnare, sia di giorno, che di notte, non pin di sette ore complessive di tirocinio pratico nelle infermerie assegnate alla scuola, secondo i turni stabiliti dalla direttrice ed approvati dal direttore della clinica o dell'ospedale, in base alle norme di massima stabilite nel regolamento speciale. In nessuna scuola, però, sia per infermiere, sia per assistenti sanitarie visitatrici, le allieve debbono rimanere occupate per più di nove ore al giorno, includendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato allo studio in convitto e al tirocinio pratico.
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