Art. 22
RegolamentoTitolo III

Art. 22

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In vigore dal 16 feb 1930
Nelle scuole-convitto professionali per infermiere e nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici le allieve sono ammesse in prova. Il periodo di prova dura due mesi, trascorsi i quali la direttrice della scuola riferirà al consiglio di amministrazione sull'esito della prova. Se questa riuscì favorevole sotto tutti i punti di vista, l'ammissione diventa definitiva; altrimenti è disposto, dal consiglio di amministrazione, il licenziamento dell'allieva senza obbligo di motivazione. Per giustificati motivi, può essere consentito il trasferimento da una scuola autorizzata ad un'altra, anche ad anno scolastico incominciato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-22