Art. 21
RegolamentoTitolo III

Art. 21

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In vigore dal 16 feb 1930
Le allieve ammesse nel convitto sono preliminarmente sottoposte ad una visita medica da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione. La visita medica deve essere ripetuta a tutte le allieve al principio di ogni anno scolastico, ed i referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali delle allieve. Le allieve, entro due mesi dall'ingresso, debbono subire la vaccinazione antitifica, à termini del decreto 2 dicembre 1926 del Ministro per l'interno.
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