Regolamento›Titolo III
Art. 21
21 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Le allieve ammesse nel convitto sono preliminarmente sottoposte ad una visita medica da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.
La visita medica deve essere ripetuta a tutte le allieve al principio di ogni anno scolastico, ed i referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali delle allieve.
Le allieve, entro due mesi dall'ingresso, debbono subire la vaccinazione antitifica, à termini del decreto 2 dicembre 1926 del Ministro per l'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-21