Regolamento›Titolo III
Art. 17
17 / 48In vigore dal 21 ago 2013
Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola-convitto professionale per infermiere debbono farne domanda alla direttrice della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.
Alla domanda d'ammissione debbono essere uniti:
- il certificato di nascita;
- il certificato attestante la cittadinanza della richiedente;
- il certificato di stato civile della richiedente;
- il certificato di buona condotta, di data recente;
- il certificato penale, di data egualmente recente;
- una dichiarazione firmata da due persone rispettabili, conosciute dall'amministrazione della scuola, che attestino la indiscussa moralità dell'aspirante;
- il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e di perfetto stato mentale debitamente legalizzato;
- il certificato di subita rivaccinazione rilasciato dal competente ufficio sanitario comunale, debitamente legalizzato;
- la fotografia della richiedente, debitamente vidimata;
- il certificato degli studi compiuti, a norma del successivo .
Le aspiranti di nazionalità estera devono comprovare di conoscere bene la lingua italiana.
Coloro che desiderano di essere ammesse in una scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, debbono farne domanda alla direttrice o al direttore della scuola stessa, prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale, e unire alla domanda i documenti di cui al secondo comma del presente articolo, sostituendo solo, al certificato degli studi compiuti, il diploma di Stato di infermiera professionale.
Sull'ammissione delle aspiranti decide il consiglio di amministrazione della scuola.
Note all'articolo
- Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera a)) che "Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei seguenti certificati attestanti l'idoneita' psico-fisica al lavoro: a) certificato di sana e robusta costituzione, di cui: 1) [...] 2) all'articolo 17, secondo comma, del regolamento di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-17