Regolamento›Titolo III
Art. 16
16 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Il numero delle allieve da ammettere nelle scuole-convitto professionali per infermiere dev'essere proporzionato alla capacità dei locali del convitto ed alla disponibilità dei servizi dell'ospedale, presso cui la scuola funziona.
Quanto alla disponibilità dei servizi ospedalieri, devesi calcolare almeno un'allieva di turno di sette ore per la assistenza da sei a dieci malati, secondo la natura o gravità di questi.
Nelle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, il numero delle allieve da ammettere dev'essere proporzionale alla entità dei servizi di assistenza e previdenza sociale, d'igiene e profilassi assegnati alla scuola per il tirocinio pratico delle allieve medesime.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-16