Regolamento›Titolo II
Art. 13
13 / 48In vigore dal 16 feb 1930
Gli insegnanti delle scuole-convitto professionali per infermiere debbono essere scelti a preferenza nel personale delle facoltà medico-chirurgiche, dei pubblici ospedali e delle pubbliche amministrazioni sanitarie, secondo la loro particolare competenza.
Gli insegnanti delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici debbono essere specialmente competenti nella medicina, nella pubblica igiene e nell'assistenza sociale ed essere scelti preferibilmente nel personale delle Facoltà medico-chirurgiche od in quello delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di istituzioni di carattere medico-sociale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-13