Regolamento›Titolo II
Art. 11
11 / 48In vigore dal 16 feb 1930
La direzione delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici deve essere affidata a persona di riconosciuta specifica competenza e di comprovata capacità.
Nel caso di scuole specializzate annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, la direzione può essere affidata alla stessa direttrice della scuola-convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-21;2330#art-r-11