Art. 11
RegolamentoTitolo II

Art. 11

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In vigore dal 16 feb 1930
La direzione delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici deve essere affidata a persona di riconosciuta specifica competenza e di comprovata capacità. Nel caso di scuole specializzate annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, la direzione può essere affidata alla stessa direttrice della scuola-convitto.
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