Art. 10
RegolamentoTitolo II

Art. 10

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In vigore dal 16 feb 1930
La direttrice della scuola-convitto professionale per infermiere presiede alla istruzione delle allieve nelle materie il cui insegnamento sia impartito da sue dipendenti ed alle relative esercitazioni pratiche nella scuola, nelle infermerie e in ogni altro campo del servizio ospedaliero. Essa vigila sull'educazione morale delle allieve, cura l'osservanza degli orari e della disciplina, applicando, nei casi d'infrazione, le sanzioni regolamentari; sorveglia affinché l'ordine, la pulizia e l'igiene nella scuola e nel convitto siano rispettati. Spetta, altresì, alla direttrice distribuire convenientemente le mansioni delle allieve, per assicurare con opportuni turni di servizio, diurno e notturno, la migliore assistenza dei malati. Essa corrisponde con le autorità e con il pubblico per quanto riguarda l'andamento della scuola-convitto. La direttrice è responsabile verso l'Amministrazione, da cui la scuola dipende, della buona conservazione degli stabili, delle suppellettili e della biancheria. Per ciò che si riferisce al servizio d'assistenza immediata degli infermi, la direttrice dipende dal direttore della clinica o dell'ospedale presso cui funziona la scuola-convitto, ed è responsabile verso di lui per l'organizzazione del servizio, la preparazione delle allieve ammesse a praticare l'assistenza degli infermi e l'osservanza delle disposizioni generali. Per quanto riguarda l'andamento generale dell'insegnamento ed il regolare svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, la direttrice dipende dal direttore della clinica o dell'ospedale presso cui la scuola-convitto ha sede, quando quest'ultima sia stata istituita dall'amministrazione della stessa clinica o dello stesso ospedale. In caso contrario dipende dal consiglio di amministrazione della scuola-convitto, e, quando esista, dal direttore didattico di cui al successivo .
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